Fondo di Garanzia Vittime della Strada
RISARCIMENTO TRAMITE IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
Non tutti sanno che esiste un fondo che è amministrato dalla CONSAP e dall’IVASS, sotto la vigilanza del ministero dello sviluppo economico assistito dalle imprese di assicurazioni designate per regione in cui si è verificato il sinistro, regolamentato da un decreto legislativo del codice delle assicurazioni private emanato dall’IVASS.
L’Agenzia Italia risarcimenti in base alla sua esperienza nel settore dei risarcimenti sarà in grado di farti ottenere il congruo risarcimento nei seguenti casi:
- Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
- Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
- Liquidazione dei danni a cura del commissario liquidatore dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada.
- Liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del d.lgs. N. 209 del 07.09.2005). Liquidazione dei danni a cura dell’impresa cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di imprese il cui portafoglio R.C. Auto è stato trasferito ad altra compagnia.
- Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del d.lgs. N. 209 del 07.09.2005);
- Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- Ipotesi D BIS – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della repubblica italiana da un altro stato dello spazio economico europeo (paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (art. 283, comma 1, lett. D-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle;
- Ipotesi D TER – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (art. 283, comma 1, lett. D-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.